I Riders sono lavoratori autonomi ma assistiti da alcune tutele del lavoro subordinato. Corte d’Appello di Torino, 4 febbraio 2019, n.26

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L’articolo 2 del D. Lgs 81/15 (jobs act) individua un terzo genere, quello del lavoro c.d. “etero-organizzato”, che si pone tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 c.p.c. evidentemente per garantire maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro. L’applicazione dell’articolo 2 del D.lgs 81/2015 non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato dalla disciplina del lavoro subordinato. (Corte d’Appello di Torino 4 febbraio 2019, n.26)

 

La fattispecie

 

La pronuncia della Corte Torinese trae origine dalla vicenda di cinque lavoratori che, muniti di bicicletta e smartphone, svolgevano per conto di una nota società, in qualità di collaboratori coordinati continuativi, attività di consegna a domicilio di pasti e bevande. In particolare, mediante una applicazione messa a disposizione dalla società committente i lavoratori, attraverso il proprio smartphone, erano in grado di accettare liberamente i diversi turni di consegna mettendosi così a disposizione del datore di lavoro solo nei giorni e fasce orarie di rispettivo gradimento.

La Corte d’Appello, al termine di una istruttoria che, come detto, faceva emergere l’estrema libertà dei “fattorini”, i quali potevano disporre della propria prestazione lavorativa accettando o meno i singoli incarichi e, addirittura, recedendo liberamente da quelli già confermati, riteneva di escludere la natura subordinata dei rapporti intercorrenti tra i lavoratori e la Società committente. Ciò nonostante, dato che le prestazioni lavorative (le consegne a domicilio) si svolgevano, comunque, in un contesto predeterminato dalla società committente per quanto concerne il tempo ed il luogo, la Corte d’Appello riteneva di dover applicare al caso di specie l’articolo 2 del D.Lgs 81/15, riconoscendo ai lavoratori alcune delle garanzie proprie del lavoro subordinato.

 

Nota

 

La sentenza della Corte Torinese costituisce un importante arresto giurisprudenziale che definisce i limiti e le caratteristiche delle c.d collaborazioni “etero-organizzate”, previste nel 2015 dal Jobs Act. In particolare, secondo la Corte d’Appello di Torino, il Legislatore, con l’articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2015, avrebbe introdotto nel nostro ordinamento un terzo tipo di rapporto di lavoro che si pone accanto a quello subordinato e a quello autonomo.

La Corte d’Appello di Torino ha chiarito come le collaborazioni coordinate continuative, anche se organizzate dal committente per ciò che riguarda il tempo della prestazione e il luogo di esecuzione della stessa, sono da considerarsi rapporti di lavoro autonomo che, proprio in virtù dell’intensità del controllo datoriale, sono assistiti da alcune delle garanzie tipiche del rapporto subordinato.

Secondo la Corte, pur senza sconfinare nel potere gerarchico disciplinare proprio del lavoro subordinato, la collaborazione è qualificabile come “etero-organizzata” quando è ravvisabile una effettiva integrazione funzionale del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente, in modo che la prestazione lavorativa finisca con l’essere strutturalmente legata all’organizzazione stessa in una maniera che, quantitativamente e qualitivamente intesa, eccede la semplice coordinazione prevista dall’articolo 409 c.p.c..

L’ibrido così concepito troverebbe il proprio tratto distintivo nella peculiarità dello svolgimento della prestazione lavorativa. Se tale prestazione, pur non essendo subordinata e quindi non soggetta al rigido potere direttivo datoriale, risulta comunque influenzata dal datore di lavoro nei tempi e luoghi di esecuzione dovrà essere tutelata “quasi” come se fosse di natura subordinata. Il “quasi” appena menzionato rappresenta l’aspetto problematico che la Corte Torinese non chiarisce fino in fondo. In altre parole, non è chiaro quali delle tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato debbano essere estese anche alle collaborazioni “etero-organizzate” e quali no e, soprattutto, perché.

La Corte d’Appello di Torino non si addentra in classificazioni ed analisi organiche, limitandosi ad affermare che resterebbe esclusa l’applicazione della disciplina relativa ai licenziamenti, mentre troverebbero ingresso le restanti garanzie ovvero quelle, ad esempio, di natura retributiva e previdenziale, nonchè le altre forme di tutela previste dal Legislatore e dal ccnl (applicabile) per il lavoro subordinato.

Secondo la Corte d’Appello di Torino, pertanto, deve essere riconosciuto al collaboratore “etero – organizzato”, l’inquadramento e la retribuzione che gli spetterebbe se, per svolgere la medesima attività, fosse assunto come lavoratore subordinato.

La pronuncia oggi esaminata costituisce una inversione di rotta rispetto all’orientamento in precedenza espresso dal Ministero del Lavoro con la  Circolare n 3-2016, che, nel leggere l’articolo del D.Lgs 81/15, individuava una presunzione (relativa) di subordinazione per tutte quelle attività che venivano definite dal datore di lavoro nel tempo e nel luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.


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