Licenziamento individuale plurimo e cessazione appalto

Gli Ermellini, con la sentenza n.25653 del 27 ottobre 2017, hanno confermato che nell’ipotesi di licenziamento individuale plurimo in caso di cessazione dell’appalto non è necessario fare riferimento ai criteri di scelta di cui alla legge n.223/1991.

In tale specifica ipotesi, nessuna comparazione tra tutti i dipendenti dell’impresa, dunque, ma è sufficiente il venir meno del singolo appalto per legittimare la risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro che colpisca i lavoratori addetti a tale particolare commessa.

“il licenziamento in controversia non trova ragione in una generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione di un servizio legato alla cessazione di un appalto, sicché il nesso causale che deve sussistere tra la ragione organizzativa o produttiva posta a fondamento del recesso ai sensi dell’art. 3 I. n. 604 del 1966 e la soppressione del posto di lavoro (cfr. Cass. n. 25201 del 2016) è idoneo, di per sé, ad individuare il personale da licenziare, tanto che nella specie sono stati licenziati tutti gli autisti addetti a quel servizio, senza ulteriore esigenza di fare ricorso ai criteri integrativi di correttezza e buona fede per la selezione dei licenziandi.”

Vittime del dovere: le Sezioni Unite pongono fine al contrasto giurisprudenziale.

Le Sezioni Unite si pronunciano sulla vexata questio sulla natura del diritto all’assegno mensile delle vittime del dovere e sul suo ammontare.

Con la sentenza n.7761 del 27 marzo 2017 la Suprema Corte nella sua massima composizione sancisce che alle vittime del dovere viene riconosciuto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, tenuto conto che la Pubblica Amministrazione non ha alcuna discrezionalità in ordine sia alla decisione di erogare l’assegno, che alla misura dello stesso; ne consegue che la natura del rapporto è di tipo prevalentemente assistenziale e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno vitalizio la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui quest’ultimo, in quanto «previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, è uguale a quello previsto per l’assegno delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Cessione di ramo d’azienda e autonomia funzionale

Cass.sez.lav. 19 gennaio 2017 n.1316

Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda, ex art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, che deve essere in grado di provvedere, già al momento del trasferimento dal complesso cedente, ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, e di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui era adibito prima della cessione.

“… 24. Sul punto va ricordato il principio di questa Sezione (Cass. sent. n. 10542 del 25.2.2016), che il Collegio condivide, secondo cui costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionale ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”.

25. Ebbene, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione di tale principio.

26. L’autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto può non coincidere con la materialità dello stesso, ma comunque l’autonomia dell’entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile, sia pure con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l’imprescindibile requisito comunitario della sua conservazione.

27. L’art. 1, lett. b), della direttiva 2001/23 stabilisce, infatti, che “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.

28. Ciò suppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (art. 2112 c.c., comma 5 come sostituito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, comma 1) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento (ex alis Cass. n. 21697 del 13.10.2009; n. 21481 del 9.10.2009; n. 20422 del 3.10.2012).

29. La ratio è quella di evitare che le parti imprenditoriali possano creare, in occasione della cessione, strutture produttive che, in realtà, costituirebbero l’oggetto di una forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto ad un’entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità (Cass. n. 19740 del 17.7.2008 e n. 21481/2009 cit.).

30. La Corte di Giustizia, cui compete l’interpretazione del diritto comunitario, ha affermato che, proprio per garantire una protezione effettiva dei diritti dei lavoratori in una situazione di trasferimento, obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/23, il concetto di identità dell’entità economica non può riposare unicamente sul fattore relativo all’autonomia organizzativa (Corte di Giustizia 12.2.2009 C-466/07 Dietmar, punto 43) e che l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1 commi 1 e 4 della direttiva “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia 6.3.2014, C- 458/12, Amatori, punti 30 e 32) pur non ostando che uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa non possa costituire di per sè ostacolo all’applicazione della direttiva 2001/23 (sentenza CG citata, Amatori, punto 50).

31. Muovendo da tali premesse, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non può affermarsi che l’attività trasferita del Cali Center di Sesto Giovanni fosse un’attività economicamente organizzata, come tale valutabile prima della cessione, funzionalmente autonoma e debitamente strutturata e, soprattutto, che la struttura produttiva ceduta fosse identica a quella preesistente….”

Cambio appalto e trasferimento d’azienda

La Corte di cassazione con la sentenza n. 6770/17 depositata il 15 marzo fornisce gli elementi per valutare se nell’ipotesi di cambio appalto (anche nel caso di retrocessione dello stesso) si possa configurare un vero e proprio trasferimento d’azienda con tutte le inevitabili conseguenze.

Questa Corte ha già affermato, con principio che va qui ribadito, che il trasferimento d’azienda o di un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949). Analoghe considerazioni valgono quando alla cessazione dell’appalto il servizio torni in gestione diretta all’imprenditore già committente.

Questo assunto trova conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia; secondo una giurisprudenza costante del giudice Europeo (per tutte: Corte giustizia UE, sez. II, 09/09/2015, Joào Filipe Ferreira da Silva e Brito più altri e giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività.

Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva sicché l’importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi.

In accordo con il giudice Europeo deve precisarsi, quanto all’elemento del trasferimento dei mezzi di produzione, che l’accertamento dell’avvenuto trasferimento non è subordinato al trasferimento della proprietà degli elementi materiali (cfr. Corte di Giustizia, sez. III 15 dicembre 2005 Nurten Gliney-Gorres e altri, punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata) ed ancora, quanto al trasferimento del personale, che quando un’entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi la conservazione della sua identità, al di là dell’operazione di cui essa è oggetto, non può dipendere dalla cessione di tali elementi sicché, nei settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo di lavoratori- costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore alla attività- può corrispondere ad un’entità economica (cfr. Corte di giustizia sez. VI, 24 gennaio 2002, Temco Service Industries SA; 14 aprile 1994, Schmidt; 11 marzo 1997, Suzen; 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a.).