Gli Ermellini, con la sentenza n.25653 del 27 ottobre 2017, hanno confermato che nell’ipotesi di licenziamento individuale plurimo in caso di cessazione dell’appalto non è necessario fare riferimento ai criteri di scelta di cui alla legge n.223/1991.
In tale specifica ipotesi, nessuna comparazione tra tutti i dipendenti dell’impresa, dunque, ma è sufficiente il venir meno del singolo appalto per legittimare la risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro che colpisca i lavoratori addetti a tale particolare commessa.
“il licenziamento in controversia non trova ragione in una generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione di un servizio legato alla cessazione di un appalto, sicché il nesso causale che deve sussistere tra la ragione organizzativa o produttiva posta a fondamento del recesso ai sensi dell’art. 3 I. n. 604 del 1966 e la soppressione del posto di lavoro (cfr. Cass. n. 25201 del 2016) è idoneo, di per sé, ad individuare il personale da licenziare, tanto che nella specie sono stati licenziati tutti gli autisti addetti a quel servizio, senza ulteriore esigenza di fare ricorso ai criteri integrativi di correttezza e buona fede per la selezione dei licenziandi.”