Le Sezioni Unite si pronunciano sulla vexata questio sulla natura del diritto all’assegno mensile delle vittime del dovere e sul suo ammontare.
Con la sentenza n.7761 del 27 marzo 2017 la Suprema Corte nella sua massima composizione sancisce che alle vittime del dovere viene riconosciuto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, tenuto conto che la Pubblica Amministrazione non ha alcuna discrezionalità in ordine sia alla decisione di erogare l’assegno, che alla misura dello stesso; ne consegue che la natura del rapporto è di tipo prevalentemente assistenziale e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.
Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno vitalizio la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui quest’ultimo, in quanto «previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, è uguale a quello previsto per l’assegno delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.