Contestazione disciplinare tardiva, nessuna reintegra.

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Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la natalizia sentenza del 27 dicembre 2017, n. 30985, risolvono il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze derivanti dal licenziamento intimato sulla scorta di una contestazione disciplinare non tempestiva.

Sul punto si registravano, sia in sede di legittimità, che di merito (anche all’interno dello stesso Tribunale) due diversi orientamenti: uno che negava il carattere sostanziale al vizio della intempestiva contestazione disciplinare, con conseguente applicazione della tutela indennitaria, e un altro che reputava, invece, l’immediatezza della contestazione alla stregua di un elemento costitutivo del licenziamento, la cui mancanza consentiva l’applicazione della tutela reintegratoria, anche nella vigenza del novellato articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Con la decisione in commento gli Ermellini sposano la tesi della tutela indennitaria “forte” senza reintegra.

Afferma la Corte come, nell’ipotesi presa in esame, fosse innegabile la sussistenza del fatto posto a fondamento del provvedimento espulsivo, ma che, se da una parte rilevava l’interesse del datore di lavoro al funzionamento complessivo dell’impresa, dall’altra anche il datore di lavoro fosse tenuto all’osservanza “di quei fondamentali precetti che presiedono all’attuazione dei rapporti obbligatori e contrattuali e che sono scolpiti negli articoli 1175 e 1375 c.c., vale a dire i precetti di correttezza e buona fede, quanto mai importanti nell’esercizio del potere disciplinare atto ad incidere sulle sorti del rapporto e sulle relative conseguenze giuridiche ed economiche, ragion per cui deve essere improntato alla massima trasparenza.

Quindi, se il datore di lavoro viola tali doveri, ritardando oltremodo e senza un’apprezzabile giustificazione la contestazione disciplinare, il problema non e’ piu’ quello della violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, quanto piuttosto l’altro della interpretazione secondo buona fede della volontà delle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro.

Invero, posto che l’obbligazione dedotta in contratto ha lo scopo di soddisfare l’interesse del creditore della prestazione, l’inerzia del datore di lavoro di fronte alla condotta astrattamente inadempiente del lavoratore puo’ essere considerata quale dichiarazione implicita, per facta concludentia, dell’insussistenza in concreto di alcuna lesione del suo interesse. E se e’ vero che ciascun contraente deve restare vincolato agli effetti del significato socialmente attribuibile alle proprie dichiarazioni e ai propri comportamenti, la successiva e tardiva contestazione disciplinare non puo’ che assumere il valore di un inammissibile “venire contra factum proprium”, la cui portata di principio generale e’ stata ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimita’ argomentando proprio sulla scorta della sua contrarieta’ ai principi di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c..                                                                                                                                                                             Con la conseguenza che, sussistendo l’inadempimento posto a base del licenziamento, ma non essendo tale provvedimento preceduto da una tempestiva contestazione disciplinare a causa dell’accertata contrarietà del comportamento del datore di lavoro ai canoni di correttezza e buona fede, la conclusione non puo’ essere che l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, comma 5.”

Ovviamente tale impostazione comporta che nel regime derivante dall’applicazione del d.lgs. n. 23/2015 la conseguenza sarà quella prevista dall’art.3 comma 1 e cioè la tutela indennitaria da 4 a 24 mensilità a seconda dell’anzianità di servizio del dipendente.


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