Nel caso di trasferimento adottato in violazione dell’articolo 2103 c.c. l’inadempimento del datore di lavoro non giustifica in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa, in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’articolo 1460, secondo comma, c.c. in virtù del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a suo carico solo quando il rifiuto opposto sia conforme, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, a buona fede. Cassazione Civile, sez. lav, 11 maggio 2018, n. 11408
La fattispecie
La pronuncia in esame trae origine dalla vicenda di una dipendente che, rifiutando il trasferimento della propria sede lavorativa da Roma a Torino disposto dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103 c.c., veniva licenziata per giustificato motivo soggettivo. La lavoratrice impugnava il recesso datoriale sostenendo che il trasferimento era stato adottato dalla Società datrice di lavoro in assenza delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” imposte dall’articolo 2103 c.c.. La domanda della lavoratrice, respinta in prima istanza dal Tribunale, veniva, invece, accolta dalla Corte d’Appello di Roma che riteneva l’assenza delle ragioni “tecnico-produttive” motivo di nullità dell’atto di trasferimento e, a cascata, motivo di illegittimità del licenziamento intimato.
Il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione con cinque diversi motivi tra i quali la denunciata violazione degli articoli 2103 c.c. e 1460 c.c..
La Suprema Corte, adottando una opzione ermeneutica completamente opposta a quella fatta propria dalla Corte territoriale, accoglieva il ricorso suddetto dichiarando legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice.
Nota
La Suprema Corte inizia il proprio iter motivazionale esaminando la tesi fatta propria dalla Corte d’Appello di Roma che definisce l’illegittimo trasferimento del lavoratore come esercizio di un potere “contra legem”. Secondo tale impostazione, l’adozione di un provvedimento di trasferimento in assenza delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” sarebbe di per sé sufficiente a legittimare il rifiuto del dipendente di prestare la propria attività presso la nuova sede lavorativa in quanto l’atto di trasferimento sarebbe totalmente inefficace.
La Corte di Cassazione mostra di non condividere l’impostazione adottata dalla Corte territoriale, preferendo, invece, una seconda corrente di pensiero (maggioritaria in giurisprudenza e dottrina) secondo la quale il trasferimento illegittimo del lavoratore sarebbe, invece, da ricondurre nell’ambito della disciplina degli effetti che caratterizzano i contratti a prestazioni corrispettive.
In tale contesto, secondo la Corte di Cassazione, sarebbe giustificata l’applicazione dello strumento di autotutela previsto dall’articolo 1460 c.c., l’eccezione di inadempimento, appunto, che consentirebbe al lavoratore di astenersi, di fronte all’inadempimento datoriale, dalla prestazione lavorativa.
Il trasferimento illegittimo, in altre parole, integrerebbe un inadempimento parziale del contratto da parte del datore di lavoro, che giustificherebbe il rifiuto del dipendente a prestare la propria attività, solo, però, in presenza di particolari condizioni, alcune di natura sostanziale ed altre procedimentali.
La Cassazione precisa, sul punto, come il rifiuto del lavoratore, per poter considerarsi legittimo, debba, in prima battuta, accompagnarsi all’offerta di eseguire la prestazione originariamente concordata tra le parti, ovvero l’offerta, da parte del dipendente, di continuare a lavorare presso l’originaria sede lavorativa.
In secondo luogo, affinchè il rifiuto del lavoratore possa considerarsi legittimo, è necessario che il suo comportamento sia compatibile con il principio di buona fede, di leale collaborazione tra le parti e di reciproca correttezza. In quest’ottica, il Giudice dovrà valutare la gravità dell’inadempimento datoriale e l’adeguatezza del comportamento del dipendente sotto il profilo della proporzionalità, valutando l’incidenza del comportamento delle parti sul sinallagma contrattuale e, in generale, sull’equilibrio degli interessi dedotti in contratto.
Se il trasferimento imposto dal datore di lavoro non dovesse determinare un rilevante squilibrio degli interessi delle parti, ecco, allora, secondo la Cassazione, che il rifiuto opposto dal lavoratore di trasferirsi sarebbe ingiustificato ed illegittimo.
L’analisi del bilanciamento degli interessi delle parti è riservato all’apprezzamento del giudice di merito. La Giurisprudenza ha, comunque, individuato una serie di indici dai quali, con opportuna cautela, è possibile desumere la buona fede del lavoratore. Secondo alcuni arresti giurisprudenziali, infatti, assumerebbero rilevanza: la preventiva comunicazione effettuata dal lavoratore in sede stragiudiziale dei motivi a sostegno dell’eccezione di inadempimento; la concreta incidenza della richiesta di trasferimento sulle fondamentali esigenze di vita del lavoratore; la puntuale esplicazione (o sua omissione) da parte del datore di lavoro delle esigenze tecnico produttive alla base del trasferimento stesso.
Nel caso di specie, la Corte, rilevata la totale assenza delle ragioni a sostegno dell’eccezione di inadempimento sollevata dal lavoratore, riteneva legittimo il licenziamento intimato alla dipendente e provvedeva a cassare, con rinvio, la sentenza della Corte d’Appello di Roma.