Danno da demansionamento, onere della prova

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“La responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa di demansionamento o dequalificazione, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”.

Cassazione, Sez. Lav. 6 maggio 2019 n. 11777

 

 

La vicenda

 

 

Il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda proposta da un dipendente che lamentava la dequalificazione subita da parte del proprio datore di lavoro formulando una domanda risarcitoria per il danno professionale e non patrimoniale subito a causa della condotta datoriale. Il Giudice del primo grado del giudizio rigettava le domande del lavoratore in quanto carenti di allegazione e prova dell’avvenuto danno subito. Il dipendente impugnava la sentenza avanti la Corte d’Appello di Ancona che confermava la pronuncia di primo grado. Il Lavoratore, infine, ricorreva in Cassazione lamentando la violazione degli articoli 2087, 2103 e 1218 c.c.

 

Argomentazioni

 

La pronuncia in esame è interessante in quanto la Corte di Cassazione, nell’esaminare li motivi di ricorso, offre una puntuale disamina sui principi che regolano l’onere della prova che grava sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da demansionamento e violazione degli obblighi discendenti in capo al datore di lavoro dall’articolo 2087 e 2103 c.c…

Afferma, infatti, il Collegio che in materia di demansionamento, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico e, comunque, non patrimoniale, non ricorre automaticamente in tutti i casi in cui venga accertato l’inadempimento datoriale e quindi nel semplice caso in cui si sia verificato l’effettiva dequalificazione del lavoratore. Per poter arrivare ad una pronuncia di risarcimento del danno,  non si può prescindere da una specifica allegazione sulla tipologia e sulle caratteristiche del pregiudizio subito e sulla necessità di specifica prova dell’esistenza del danno stesso e del nesso di causalità che lo lega all’inadempimento datoriale.

Secondo una classificazione oramai consolidata nel nostro Ordinamento, anche in caso di demansionamento, suscettibile di essere risarcito non è il semplice inadempimento degli obblighi datoriali discendenti dall’articolo 2087 c.c. o dall’articolo 2103 c.c. o dal contratto di lavoro in genere, bensì le conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, patrimoniali e non, derivanti da tale inadempimento.

Occorre, infatti, distinguere tra violazione degli obblighi contrattuali e produzione del danno derivante dall’inadempimento di tali obblighi.  Quest’ultimo non necessariamente scaturisce sempre da un inadempimento, essendo, infatti, necessario individuare (ed allegare in giudizio) la specifica conseguenza pregiudizievole derivante dall’inadempimento, intesa come lesione di un bene giuridico del lavoratore, affinché si possa configurare un danno e procedere di conseguenza alla sua liquidazione.

Incombe sul lavoratore, prosegue la Corte, che lamenti di aver subito, a causa del demansionamento, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno nonché il nesso tra la condotta datoriale ed il pregiudizio subito. Quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Nella specie la Corte d’Appello di Ancona, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, riteneva che non fosse stata raggiunta la prova del lamentato danno e del nesso causale.

 


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